Decreto legge 18 dicembre 2020: la precisazione della CEI per le celebrazioni del periodo natalizio
Rispondendo alle richieste di chiarimento dei colleghi giornalisti legate al Decreto-Legge del 18 dicembre 2020, il Direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Italiana, Vincenzo Corrado, comunica quanto segue:
Il Decreto-Legge n. 172, contenente ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, introduce – come ormai noto – alcune limitazioni agli spostamenti durante il periodo natalizio, dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5, 6 gennaio 2021 si applicano le misure previste per le cosiddette “zone rosse”, elencate all’art. 3 del DPCM dello scorso 3 dicembre. Nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e il 4 gennaio 2021 si applicano, invece, le misure previste per le cosiddette “zone arancioni”, elencate all’art. 2 del DPCM dello scorso 3 dicembre.
Nella situazione disegnata dal Decreto-Legge non ci sono cambiamenti circa la visita ai luoghi di culto e le celebrazioni: entrambe sono sempre permesse, in condizioni di sicurezza e nella piena osservanza delle norme.
La Segreteria Generale della CEI ricorda quanto indicato dal Consiglio Episcopale Permanente nel comunicato finale della sessione straordinaria del 1° dicembre: “Sarà cura dei Vescovi suggerire ai parroci di ‘orientare’ i fedeli a una presenza ben distribuita, ricordando la ricchezza della liturgia per il Natale che offre diverse possibilità: Messa vespertina nella vigilia, nella notte, dell’aurora e del giorno. Per la Messa nella notte sarà necessario prevedere l’inizio e la durata della celebrazione in un orario compatibile con il cosiddetto ‘coprifuoco’”, cioè entro le 22.
Durante i giorni di “zona rossa” si consiglia ai fedeli di avere con sé un modello di autodichiarazione per velocizzare le eventuali operazioni di controllo. La Circolare del Ministero dell’Interno del 7 novembre 2020 ha precisato che i luoghi di culto dove ci si può recare per una visita o per la partecipazione a una celebrazione “dovranno ragionevolmente essere individuati fra quelli più vicini”.
Durante i giorni di “zona arancione” i fedeli potranno raggiungere liberamente qualsiasi luogo sacro sito nel Comune di residenza, domicilio o abitazione. Se esso ha una popolazione non superiore a 5.000 abitanti è possibile recarsi in chiese situate in altri Comuni che non siano capoluoghi di provincia e distanti non oltre i 30 km.
I Vescovi esortano, soprattutto in queste giornate, a non dimenticare e ad accompagnare tutte le persone, che comunicano le loro fatiche, le loro speranze, chiedendo preghiere e aiuti materiali e spirituali. “Nel silenzio delle tante ferite che incidono profondamente sul corpo, nell’anima e nello spirito, sappiamo per fede che sta per fare capolino la voce dell’angelo, che porterà la notizia attesa da sempre: ‘Vi annuncio una grande gioia: oggi è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore’”.