CORONAVIRUS: il vademecum dei diritti dei consumatori dopo i decreti del Governo
Dopo il varo del decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 e del Dpcm 4 marzo 2020, ecco il vademecum dei diritti del consumatore e l’elenco completo delle spese rimborsabili.
CASI PREVISTI DAL DECRETO LEGGE N. 9/2020
Ecco cosa prevede l’art. 28 in materia di rimborso dei titoli di viaggio e di pacchetti turistici.
Per prima cosa si stabilisce che ricorre il caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione previsto dall’art. 1463 del Codice civile nel caso di contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo nelle acque interne o terrestre stipulati:
- a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi in questo periodo;
- b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, ossia nelle zone rosse, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi durante questo periodo di divieto;
- c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi in questo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
- d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio, ossia nelle zone rosse, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi in questo periodo;
- e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
- f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivoin ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.
Ebbene, tutti questi soggetti, se vogliono avere il rimborso del biglietto, devono comunicare al vettore, entro 30 giorni, che rientrano in una delle situazioni sopra riportate, allegando il titolo di viaggio o, nel caso delle lettera e), ossia manifestazioni, la documentazione attestante la programmata partecipazione alla manifestazione, quindi, ad esempio, il biglietto d’ingresso.
Tale comunicazione va effettuata entro trenta giorni, che decorrono:
– per i casi dalla lettera a) alla d), dalla cessazione delle situazioni descritte;
– per il caso della lettera e), ossia concorsi e manifestazioni, i 30 giorni scattano dall’annullamento, sospensione o rinvio del corso o del concorso o della manifestazione;
– per il caso della lettera f), ossia per i titolo di viaggio, dalla data prevista per la partenza.
Suggeriamo, quindi, ai consumatori, anche se hanno già presentato al vettore la richiesta di rimborso, di ripresentarla, così da fare riferimento al decreto n. 9 del 2 Marzo 2020 e specificare in quale situazione, dalla a alla f, rientrano. Altrimenti il vettore potrebbe accampare scuse per non rimborsarli.
Il VETTORE, entro quindici giorni da questa comunicazione del consumatore, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
PACCHETTI TURISTICI.
I consumatori che hanno acquistato un pacchetto turistico, sempre con riferimento a quelli che rientrano nei casi di cui alle lettere da a) ad f), possono esercitare, ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, ossia del Codice del Turismo, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, ossia le zone rosse.
In caso di recesso, l’organizzatore può:
1) offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore;
2) procedere al rimborso entro 14 giorni dal recesso;
3) emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
SCUOLE.
Il Dpcm 4 marzo 2020 ha sospeso fino al 3 aprile 2020 i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate.
Il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020, nel caso della sospensione dei viaggi ed iniziative d’istruzione organizzati dalle scuole, sia sul territorio nazionale sia all’estero, nel riconoscere il diritto di recesso dei viaggiatori, ha precisato che il rimborso può essere effettuato anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Fin qui quello che prevede il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020. Ma molte altre situazioni sono state trascurate e non previste. Vediamo quali.
CASI NON PREVISTI DAL DECRETO LEGGE N. 9/2020
Cosa accade per chi non rientra nei casi contemplati dal decreto n. 9/2020 ?
Il legislatore non lo dice e, a giudicare dai reclami già pervenuti all’Unione Nazionale Consumatori, dobbiamo prevedere enormi contenziosi, ad esempio con i tour operator e le compagnie aeree.
In ogni caso, laddove non si rientra nei casi elencati dal decreto (ad esempio per chi si deve recare in una località a ridosso della zona rossa) non possono che valere le regole di sempre, quindi il Codice civile, il Codice del Turismo ed il Regolamento (CE) n. 261/2004 in materia di voli. Quindi:
PACCHETTI TURISTICI:
1) Per chi deve andare nelle immediate vicinanze delle zone rosse, vale l’art. 41 comma 4 del Codice del Turismo ed il turista ha diritto, prima dell’inizio del pacchetto, di recedere dal contratto e al rimborso integrale dei pagamenti effettuati.
Chi deve andare a Codogno, nella zona rossa, quindi, ha meno diritti di chi deve andare a Lodi. Infatti, per chi va nella zona rossa, vale il decreto, che deroga al Codice del Turismo, prevedendo che il tour operator, invece di rimborsare il cliente, possa offrire un pacchetto sostitutivo o emettere un voucher da utilizzare entro un anno, mentre per chi va a Lodi, ossia nelle vicinanze della zona rossa, vale l’art. 41 comma 4 del Codice del Turismo, quindi scatta il diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, entro quattordici giorni dal recesso.
Una situazione paradossale e assurda.
2) Se il luogo di destinazione non è nella zona rossa o nelle sue immediate vicinanze, ma il tour operator, prima della partenza, è stato costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici, allora il viaggiatore può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. Se le modifiche del contratto comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto ad un’adeguata riduzione del prezzo, oppure può accettare un pacchetto sostitutivo, o, infine, recedere senza spese. Lo prevede l’art. 40 del Codice del Turismo. Insomma, se avevo un pacchetto per visitare un città, ma i musei sono tutti chiusi, ci posso andare lo stesso, ma ho diritto ad un’adeguata riduzione del prezzo. Oppure posso optare per il recesso e l’organizzatore deve rimborsarmi entro quattordici giorni.
VIAGGI AEREI
Anche in questo caso, come per i pacchetti turistici, si verifica una disparità tra chi ha il volo cancellato perché doveva andare in Stati esteri dove è impedito o vietato lo sbarco, in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19, e gli altri, più tutelati.
Nel primo caso, vale il decreto ed il vettore ha quindici giorni dalla richiesta del consumatore per rimborsare ovvero emettere un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione. La scelta è della compagnia aerea.
Per i voli aerei non contemplati dal decreto, invece, si applica il Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004, se l’aeroporto di partenza è in un paese membro dell’UE (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera) o se l’aeroporto di arrivo è in un paese dell’UE (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera) qualora il vettore aereo sia comunitario.
In caso di cancellazione del volo da parte della compagnia, quindi, il passeggero ha diritto ai rimborsi o alla riprotezione. Il rimborso, però, deve avvenire entro 7 giorni (non 15 come previsto nel decreto) ed è il passeggero a scegliere tra rimborso o la riprotezione, ossia l’imbarco su di un volo alternativo per la destinazione finale non appena possibile o ad una data successiva a lui più conveniente, a seconda della disponibilità di posti.
Non si ha diritto, invece, alla compensazione pecuniaria, essendo la cancellazione del volo causata da circostanze eccezionali.
PARTITE DI CALCIO, CONCERTI, MANIFESTAZIONI.
Il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 considera manifestazioni, concerti, spettacoli, partite di calcio, ma solo relativamente al titolo di viaggio e al rimborso del vettore, non al prezzo del biglietto.
Cosa accade per i biglietti ?
Partite di calcio a porte chiuse
Il Dpcm 4 marzo 2020 ha sospeso fino al 3 aprile 2020 gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli delle zone rosse, eventi e competizioni, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.
Quindi, avendo deciso il Governo le partite di calcio a porte chiuse, si applicano le regole dell’impossibilità sopravvenuta per cui se da un lato il consumatore, in forza del decreto n. 9 del 2 marzo 2020, ha diritto al rimborso dei costi di trasferta (aereo, treno), d’altro canto le società di calcio sono tenute al rimborso del prezzo del biglietto per la partita svolta a porte chiuse (ciò vale anche per gli abbonati che potranno reclamare una quota parte del loro abbonamento).
Concerti, spettacoli teatrali ed altri eventi.
Il Dpcm 4 marzo 2020 ha sospeso fino al 3 aprile 2020 le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Le conseguenze, per chi non può rispettare il metro di distanza, possono essere due: cancellazione o rinvio dell’evento.
Evento cancellato: in questo caso va restituito il prezzo del biglietto e, in caso di abbonamento, va ridata la quota parte dell’abbonamento.
Evento rinviato: il possessore di un biglietto ha diritto al rimborso del singolo titolo di accesso, mentre l’abbonato userà il suo diritto di accesso nella data in cui l’evento si svolgerà effettivamente, senza diritto a rimborsi.
ALBERGHI
Chi aveva prenotato un albergo per assistere ad un evento ora annullato a seguito dell’emergenza Coronavirus (ricordiamo che il Dpcm 4 marzo sospende fino al 3 aprile le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura), oppure non può più viaggiare, essendo in quarantena, ha diritto alla restituzione della caparra. L’albergatore, insomma, non può ritenere la caparra, non essendo il consumatore inadempiente.
PALESTRE
Per quanto riguarda le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, il Dpcm 4 marzo 2020, fino al 3 aprile, le ammette solo a condizione che si possa mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro. Se, quindi, non è possibile mantenere la distanza, scatta il diritto al rimborso del singolo titolo di ingresso.
Per gli abbonamenti, invece, bisogna distinguere. Se si ha un abbonamento annuale con un numero prestabilito di ingressi, allora l’abbonato potrà usare il suo diritto di accesso dopo il 3 aprile, se l’abbonamento è annuale, con ingresso libero, oppure è relativo al mese di marzo o comunque mensile, si ha diritto alla restituzione della quota parte dell’abbonamento non utilizzabile.